In pratica è l’amministratore di condominio che deve provvedere, oltre che alla gestione delle cose comuni, anche alla custodia di queste, vigilando su di esse in modo tale che non arrechino danni a terzi o agli stessi condòmini.
Quindi, se avviene un furto in appartamento quando l’impianto di videosorveglianza è malfunzionante o non adeguato a proteggere l’edificio da intrusi, si dovrà ritenere responsabile il condominio nella persona dell’amministratore. Dunque, il condominio risponde delle carenze del sistema di videosorveglianza se esse hanno facilitato il furto all’interno dell’edificio.
Lo stesso dicasi in caso di un eventuale guasto alla serratura del portone d’ingresso del palazzo che può aver facilitato l’introduzione di intrusi all’interno dell’edificio.
In questo caso, l’amministratore, poiché responsabile e controllore di ogni parte della struttura condominiale, anche in mancanza di avvisi da parte dei condomini, è tenuto a far riparare la serratura e se non lo fa, sarà corresponsabile del furto proprio per il fatto di aver agevolato l’intrusione dei ladri nell’edificio.
Inoltre, nel caso in cui ci siano in corso dei lavori di ristrutturazione di un condominio con utilizzo di ponteggi, la responsabilità di eventuali furti commessi accedendo alle impalcature, saranno corresponsabili l’appaltatore per omessa ordinaria diligenza nell’adozione delle cautele atte ad impedire l’uso anomalo dei ponteggi, e il condominio se non ha sorvegliato sull’operato dell’impresa appaltatrice, o ne abbia scelta una palesemente inadeguata per l’esecuzione dell’opera, o abbia omesso di provvedere alla custodia, cui è obbligato quale soggetto che ha disposto la manutenzione della struttura.